Art. 23.
(Disposizioni transitorie).

      1. In sede di prima attuazione della presente legge, il Direttore generale - Comandante generate del Corpo di polizia penitenziaria è designato tra i dirigenti superiori del medesimo Corpo che hanno maturato almeno dieci anni di permanenza nel grado di generale di brigata del ruolo ad esaurimento e che hanno superato il corso di alta formazione presso la Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia prevista dall'articolo 22 della legge 1o aprile 1981, n. 121.

      2. Fino al completamento delle dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria, i commissari capi penitenziari svolgono anche le funzioni demanate dalla presente legge ai vice questori penitenziari.